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Il fermo amministrativo di beni mobili registrati è una misura cautelare largamente impiegata dall’Agente della Riscossione ai fini della riscossione dei tributi, degli interessi e delle sanzioni non pagati dai contribuenti. La norma di riferimento, l’articolo 86 del D.P.R. n. 602/1973, prevede che “decorso inutilmente il termine di 60 giorni dalla notifica della cartella di pagamento, il concessionario può disporre il fermo dei beni mobili del debitore o dei coobbligati iscritti in pubblici registri, dandone notizia alla direzione regionale delle entrate ed alla regione di residenza”.
Se vuoi approfondire l’argomento lasciamo i link di alcuni nostri video sull’argomento:
1️⃣ Fermo amministrativo illegittimo. Come difendersi e presentare ricorso
➖ https://www.youtube.com/watch?v=HaSvj…
2️⃣ Fermo amministrativo. Cosa devi sapere per non commettere errori
➖ https://www.youtube.com/watch?v=XuJ-A…
Nel termine di 30 giorni dalla notifica della comunicazione di preavviso di iscrizione di fermo amministrativo, il contribuente può fornire all’Agente della riscossione la dimostrazione che il bene mobile registrato oggetto di futuro provvedimento di fermo è strumentale all’attività di impresa o professionale esercitata. Fornita tale prova da parte del contribuente, il preavviso di iscrizione di fermo amministrativo è da considerarsi illegittimo. Il concetto di strumentalità del bene all’attività professionale o d’impresa esercitata dal contribuente non è, invero, specificato dal legislatore. Sul punto è necessario, pertanto, ricorrere all’interpretazione che di tale concetto ha fornito la giurisprudenza in questi anni.
Guarda il video per sapere cosa fare e come dimostrare la strumentalità di un bene nel mirino del fisco
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