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È nulla la cartella di pagamento qualora non sia stato notificato preventivamente l’avviso bonario?
Questa domanda è quesito ricorrente e anche questa settimana è stata frutto di una consulenza online. La risposta quando parliamo di fisco e tributi è dipende; dipende dalla tipologia di “errore” rilevato nella dichiarazione sottoposta a controllo.
Diciamo che sulla base di quanto previsto dall’articolo 6 comma 5 della Legge 212/2000 l’omessa comunicazione bonaria riferita a un controllo automatizzato ai sensi dell’articolo 36-bis del DPR 600/1973 comporta la nullità della cartella di pagamento nel caso di “incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione”. Secondo il suddetto articolo, infatti, “prima di procedere alle iscrizioni a ruolo derivanti dalla liquidazione di tributi risultanti da dichiarazioni, qualora sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione, l’amministrazione finanziaria deve invitare il contribuente, a mezzo del servizio postale o con mezzi telematici, a fornire i chiarimenti necessari o a produrre i documenti mancanti entro un termine congruo e comunque non inferiore a trenta giorni dalla ricezione della richiesta”.
Ovviamente, di converso, il contribuente non può eccepire la nullità della cartella qualora non sono versate semplicemente le imposte dichiarate, in quanto la previsione di cui al suddetto articolo 6 circoscrive gli effetti soltanto qualora sussistano “incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione”.
Resta fermo tuttavia che permane il diritto del contribuente di ottenere la riduzione a un terzo delle sanzioni. Facciamo il punto della situazione con questo nostro brevissimo video
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Dott. Antonio Procida