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Procediamo il nostro percorso tra le misure agevolative contenute nel pacchetto tregua fiscale. In questo brevissimo video affrontiamo lo strumento del ravvedimento operoso speciale.
Il ravvedimento operoso speciale non è altro che un ravvedimento operoso ma che si differenzia per due grossi e importanti vantaggi. Primo vantaggio riduzione della sanzione ad 1/18 del minimo e secondo vantaggio possibilità di pagamento rateale. Sono previste infatti fino a 8 rate trimestrali di pari importo.
Tale strumento risulta circoscritto però a determinate casistiche e nello specifico a 2 casistiche particolari.. Uno su violazioni commesse sulle dichiarazioni fino al 31 dicembre 2021 e due su tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate. Uno strumento quello del ravvedimento operoso speciale molto semplice da applicare che presuppone in primis la rimozione della violazione entro il 31 marzo del 2023 e due il versamento dell’imposta degli interessi legali della sanzione che come dicevamo è ridotta ad 1/18 del minimo entro la data del 31 marzo 2023. Ricordiamo che non risulta essere possibile il ravvedimento parziale o frazionato questo vuol dire che la violazione va sanata per la sua totalità e soprattutto non risulta essere possibile applicare il ravvedimento operoso speciale agli omessi versamenti delle dichiarazioni dei redditi perché per tale casistica va applicato un altro strumento che abbiamo già affrontato e cioè la definizione agevolata degli avvisi bonari.
Prima di chiudere due ultime informazioni. Spesso risulta essere necessario comunicare all’ufficio quali irregolarità si vanno a sanare con il ravvedimento operoso speciale si pensi ad esempio ad un contribuente che nel ricevere il processo verbale di constatazione vuole sanare soltanto alcuni rilievi mossi. Ecco in questo caso se l’ufficio è consapevole di quali rilievi sono stati sanati con il ravvedimento operoso speciale potrà emettere un avviso di accertamento già al netto dei rilievi sanati.
Ultima informazione e questo un po’ vale per tutte le misure contenute nel pacchetto tregua fiscale per tutti i ravvedimenti già effettuati alla data del 1^ gennaio del 2023 rimangono validi e non possono essere oggetto di rimborso.
Scopriamo questa importante agevolazione
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Dott. Antonio Procida