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Sono state introdotte alcune modifiche alla normativa di riferimento sull’agevolazione prima casa per i soggetti emigrati all’estero con lo scopo di uniformare la legislazione nazionale agli atti dell’Unione Europea e alle decisioni della Corte di Giustizia Ue. Nello specifico l’articolo 2 del Decreto Legge n. 69/2023 ha modificato la disciplina in tema di agevolazione “prima casa” in relazione al requisito della collazione dell’immobile acquistato con i benefici fiscali.
In particolare la modifica riguarda gli acquisti effettuati da parte di soggetti trasferiti all’estero per motivi di lavoro. Al riguardo occorre premettere che la disciplina sull’agevolazione “prima casa” è contenuta, principalmente, nella nota II-bis dell’articolo 1 della Tariffa, parte prima, allegata al Testo unico sull’imposta di registro, DPR n. 131/1986. Il beneficio è applicabile soltanto se ricorrono determinati requisiti, alcuni oggettivi, altri soggettivi.
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Dott. Antonio Procida